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Gelmini: «Niente sei rosso, decidono gli insegnanti»

Niente “sei rosso” alle medie, ma una maggiore responsabilizzazione degli insegnanti che decideranno se ammettere gli alunni con qualche lacuna.

A pochi giorni dalla fine delle lezioni e a ridosso degli esami di terza media, il ministero chiarisce con una nota come dovranno essere valutati i ragazzi. Con i nuovi provvedimenti sulla valutazione finale degli studenti della scuola secondaria di primo grado (ex medie) «si introduce – spiega il ministero – una maggiore responsabilizzazione del consiglio di classe proprio in fase di scrutinio. In passato, invece, era prassi assegnare giudizi non sempre comprensibili e valutazioni che nascondevano anche gravi insufficienze».  Il consiglio di classe, infatti, da quest’anno potrà ammettere all’anno successivo uno studente che riporti qualche lacuna considerata non grave e recuperabile. Con insufficienze considerate gravi, invece, si ripeterà l’anno. Negli anni scorsi è accaduto spesso – fa notare il dicastero di viale Trastevere – che fossero assegnati giudizi negativi senza informare le famiglie dell’alunno e senza aprire un confronto con gli altri docenti. Con la vecchia normativa talvolta gli alunni con gravi carenze venivano ugualmente promossi. Da oggi, invece, il consiglio di classe deciderà se ammettere o meno l’alunno alla classe successiva dopo una attenta valutazione del percorso scolastico e delle capacità dello studente.  Con la nuova normativa, «si torna – sostiene il ministero – a una scuola del rigore, della serietà e della chiarezza. Per questi motivi non può’ essere assegnato nessun “6 rosso” ma deve essere effettuata dai docenti una attenta valutazione degli studenti». Per dare indicazioni sulla valutazione degli alunni della scuola media, il ministero ha diramato una circolare con la quale ha chiarito che, nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva venga deliberata in presenza di carenze di apprendimento, la scuola invierà una specifica nota alla famiglia dell’alunno.  Poichè nella scuola secondaria di primo grado l’ammissione all’anno successivo e all’esame di Stato non è soggetta ad alcuna condizione, non può trovare applicazione la pratica del cosiddetto “6 rosso”, usata in passato nella scuola secondaria di secondo grado per indicare che l’alunno, pur essendo stato promosso, era tenuto al recupero dei «debiti scolastici», da effettuare nel successivo anno scolastico. Ciò non esclude tuttavia che le scuole, nell’ambito della propria autonomia, possano programmare, sin dall’avvio del successivo anno scolastico, tutti gli interventi didattici per il recupero, nel caso di alunni per i quali siano emerse carenze formative.  Ma in che misura lo Stato, in fatto di istruzione, può legiferare in via esclusiva mentre le Regioni in via concorrente? Sarà solo sciogliendo questo nodo che i giudici della Consulta arriveranno a decidere sulla legittimità dei contestati “tagli” con cui il ministro Mariastella Gelmini ha previsto, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, il ridimensionamento degli istituti, la riduzione del 17% del personale amministrativo, l’accorpamento di classi e, tra l’altro, la chiusura delle scuole nei piccoli centri.  La battaglia davanti alla Corte Costituzionale è cominciata ieri, quando i legali di otto delle dieci Regioni che hanno presentato ricorso (Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia) hanno espressamente chiesto ai giudici di fare chiarezza sul sistema delle fonti in ambito scolastico. Se per gli avvocati tutto si riduce alla richiesta di lumi sull’interpretazione della riforma del titolo V della Costituzione che nel 2001 ha riscritto l’articolo 117, è pur vero che a seconda della linea di indirizzo che adotterà la Consulta dipenderà la bocciatura o la salvezza del decreto Gelmini.

(fonte: Quotidiani Espresso del 10 giugno 2009)

 

 

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